1) E' costituita ai sensi della L. 266/91 l'Associazione di volontariato
denominata "Baby nel cuore" con sede in Bologna Via Del Porto
n. 30.
2) L'Associazione
non ha fini di lucro ed opera gratuitamente mediante l'attivitā
volontaria dei propri associati, eventualmente ricorrendo ad altre figure
professionali se necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione
o la specializzazione dell'attivitā.
E' indipendente da qualsiasi altra aggregazione.
Si propone ogni sforzo
e iniziativa perchč tutti i bambini del mondo possano fruire dell'amore
e crescere sani e istruiti. Per questi scopi, a titolo esemplificativo:
- l'Associazione stabilisce
contatti con gruppi e movimenti laici e religiosi del territorio nazionale
operanti nel campo dell'infanzia dei Paesi del mondo;
- seleziona tra gli
operatori quelli di massimo affidamento e tra i Paesi quelli con pių
urgenti e gravi occorrenze;
- promuovo e diffonde
la conoscenza dei progetti, in particolari quelli di "adozione a
distanza" e la possibilitād'interventi di solidarietā
attraversoi mass-media o in altre forme che richiamino l'attenzione dell'opinione
pubblica.
3) Possono diventare
soci della Associazione, facendone espressa richiesta al Consiglio direttivo,
tutte le persone che condividono gli scopi della Associazione.
"Sono soci SOSTENITORI
coloro che abbiano conferito somme di denaro ovvero beni o prestato particolari
servizi all'associazione e quindi ritenuti dal Consiglio direttivo meritevoli
di detta qualifica.
Sono soci ORDINARI
tutte le persone fisiche che abbiano corrisposto la quota annuale di adesione.
L'attivitā
dei soci, qualunque carica essi ricoprano all'interno della associazione,
non pu essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
I soci hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.
I soci ordinari e
i soci sostenitori hanno diritto di partecipare alla vita della Associazione
per contribuire a realizzare le finalitā descritte nell'oggetto
sociale.
Tutti i soci che prestano
attivitā di volontariato saranno assicurati, a carico della associazione,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivitā
stessa e per la responsabilitā civile contro terzi.
Il rapporto associativo
tra associato e associazione si scioglie:
a) per recesso (che
diverrā efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione);
b) per l'adozione
di comportamenti ritenuti contrastanti con le finalitā associative.
c) per l'esclusione
del socio. Tale esclusione č deliberata dall'assemblea dei soci
su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere
all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti
che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltā di replica.
4) L'Associazione
ha durata illimitata.
5) Il patrimonio dell'Associazione
č costituito da quote annuali versate dagli associati, erogazioni,
donazioni, lasciti, contributi di enti pubblici e privati, fondi ricavati
da iniziative promosse dall'Associazione, entrate derivanti da attivitā
commerciali marginali.
6) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei
soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
7) L'associazione
č amministrata da un Consiglio direttivo composto di 5 (cinque)
membri scelti tra gli associati.
Essi durano in carica
4 anni e sono immediatamente rieleggibili.
8) Il Consiglio direttivo
č investito dei pių ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Per la validitādelle sue riunioni č necessaria
la presenza della maggioranza dei consiglieri. Per la validitā
delle delibere č necessario il voto favorevole della maggioranza
dei Consiglieri.
Il Consiglio direttivo
delibera l'ammissione dei soci dell'Associazione. L'eventuale rigetto
della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata al richiedente.
Ha la facoltā
di redigere un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo punominare
apposite commissioni ed altri organismi collegiali per lo studio dei problemi
dei quali]'Associazione si occupa nel perseguimento dei suoi fini.
9) Il Consiglio direttivo
redige una relazione sul preventivo e sul rendiconto annuale da sottoporre
all'Assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno. I residui attivi
di gestione devono essere destinati alla futura attivitā dell'Associazione.
10) Al Presidente
spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.
Pu rilasciare deleghe
per i singoli atti o categorie di atti.
Cura inoltre l'esecuzione
delle delibera dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, pu
esercitare i poteri di quest'ultimo salva ratifica alla prima riunione
successiva.
11) L'Assemblea č
composta da tutti coloro che rivestono la qualifica di soci ai sensi dell'art.
3.
12) Per la regolare
costituzione dell'Assemblea č necessaria la presenza della maggioranza
degli aventi diritto al voto.
Per la validitā
delle delibere č necessario il voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto al voto.
In particolare compete
all'Assemblea:
- nominare il Presidente;
- nominare il Consiglio
Direttivo;
- approvare i preventivi
ed in rendiconti annuali;
- approvare le relazioni
programmatiche;
- approvare i regolamenti
interni.
L'assemblea esercita
ogni altro potere e facoltāattribuitale dalla legge e dal presente
statuto.
13) L'Assemblea č
presieduta dal Presidente dell'Associazione ed č convocata almeno
una volta all'anno, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessitā
o lo richieda almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del
Codice Civile.
Le convocazioni dell'Assemblea
avvengono mediante lettera inviata a tutti i soci.
Per le modificazioni
statutarie č invece necessario il voto favorevole di almeno 2/3
dei suoi componenti.
14) L'Assemblea nel
procedere all'eventuale scioglimento dell'Associazione, nomina uno o pių
liquidatori, e delibera in ordine alla sorte del patrimonio, disponendo
comunque la devoluzione a favore di organizzazioni di volontariato operanti
in analogo settore.
15) Per tutto quanto
non disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile
ed alle leggi vigenti in materia di associazione.
F.to Bernardino Sassoli
de' Bianchi
F.to Andrea Errani
Notaio
30 luglio 1993
Baby nel Cuore: STATUTO
1) E' costituita ai
sensi della L. 266/91 l'Associazione di volontariato denominata "Baby
nel cuore" con sede in Bologna Via Del Porto n. 30.
2) L'Associazione
non ha fini di lucro ed opera gratuitamente mediante l'attivitā
volontaria dei propri associati, eventualmente ricorrendo ad altre figure
professionali se necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione
o la specializzazione dell'attivitā.
E' indipendente da
qualsiasi altra aggregazione.
Si propone ogni sforzo
e iniziativa perchč tutti i bambini del mondo possano fruire dell'amore
e crescere sani e istruiti. Per questi scopi, a titolo esemplificativo:
- l'Associazione stabilisce
contatti con gruppi e movimenti laici e religiosi del territorio nazionale
operanti nel campo dell'infanzia dei Paesi del mondo;
- seleziona tra gli
operatori quelli di massimo affidamento e tra i Paesi quelli con pių
urgenti e gravi occorrenze;
- promuovo e diffonde
la conoscenza dei progetti, in particolari quelli di "adozione a
distanza" e la possibilitād'interventi di solidarietā
attraversoi mass-media o in altre forme che richiamino l'attenzione dell'opinione
pubblica.
3) Possono diventare
soci della Associazione, facendone espressa richiesta al Consiglio direttivo,
tutte le persone che condividono gli scopi della Associazione.
Sono soci SOSTENITORI
coloro che abbiano conferito somme di denaro ovvero beni o prestato particolari
servizi all'associazione e quindi ritenuti dal Consiglio direttivo meritevoli
di detta qualifica.
Sono soci ORDINARI
tutte le persone fisiche che abbiano corrisposto la quota annuale di adesione.
L'attivitā
dei soci, qualunque carica essi ricoprano all'interno della associazione,
non pu essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
I soci hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.
I soci ordinari e
i soci sostenitori hanno diritto di partecipare alla vita della Associazione
per contribuire a realizzare le finalitā descritte nell'oggetto
sociale.
Tutti i soci che prestano
attivitā di volontariato saranno assicurati, a carico della associazione,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivitā
stessa e per la responsabilitā civile contro terzi.
Il rapporto associativo
tra associato e associazione si scioglie:
a) per recesso (che
diverrā efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione);
b) per l'adozione
di comportamenti ritenuti contrastanti con le finalitā associative.
c) per l'esclusione
del socio. Tale esclusione č deliberata dall'assemblea dei soci
su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere
all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti
che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltā di replica.
4) L'Associazione
ha durata illimitata.
5) Il patrimonio dell'Associazione
č costituito da quote annuali versate dagli associati, erogazioni,
donazioni, lasciti, contributi di enti pubblici e privati, fondi ricavati
da iniziative promosse dall'Associazione, entrate derivanti da attivitā
commerciali marginali.
6) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei
soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
7) L'associazione
č amministrata da un Consiglio direttivo composto di 5 (cinque)
membri scelti tra gli associati.
Essi durano in carica
4 anni e sono immediatamente rieleggibili.
8) Il Consiglio direttivo
č investito dei pių ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Per la validitādelle sue riunioni č necessaria
la presenza della maggioranza dei consiglieri. Per la validitā
delle delibere č necessario il voto favorevole della maggioranza
dei Consiglieri.
Il Consiglio direttivo
delibera l'ammissione dei soci dell'Associazione. L'eventuale rigetto
della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata al richiedente.
Ha la facoltā
di redigere un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo punominare
apposite commissioni ed altri organismi collegiali per lo studio dei problemi
dei quali]'Associazione si occupa nel perseguimento dei suoi fini.
9) Il Consiglio direttivo
redige una relazione sul preventivo e sul rendiconto annuale da sottoporre
all'Assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno. I residui attivi
di gestione devono essere destinati alla futura attivitā dell'Associazione.
10) Al Presidente
spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.
Pu rilasciare deleghe
per i singoli atti o categorie di atti.
Cura inoltre l'esecuzione
delle delibera dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, pu
esercitare i poteri di quest'ultimo salva ratifica alla prima riunione
successiva.
11) L'Assemblea č
composta da tutti coloro che rivestono la qualifica di soci ai sensi dell'art.
3.
12) Per la regolare
costituzione dell'Assemblea č necessaria la presenza della maggioranza
degli aventi diritto al voto.
Per la validitā
delle delibere č necessario il voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto al voto.
In particolare compete
all'Assemblea:
- nominare il Presidente;
- nominare il Consiglio
Direttivo;
- approvare i preventivi
ed in rendiconti annuali;
- approvare le relazioni
programmatiche;
- approvare i regolamenti
interni.
L'assemblea esercita
ogni altro potere e facoltāattribuitale dalla legge e dal presente
statuto.
13) L'Assemblea č
presieduta dal Presidente dell'Associazione ed č convocata almeno
una volta all'anno, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessitā
o lo richieda almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del
Codice Civile.
Le convocazioni dell'Assemblea
avvengono mediante lettera inviata a tutti i soci.
Per le modificazioni
statutarie č invece necessario il voto favorevole di almeno 2/3
dei suoi componenti.
14) L'Assemblea nel
procedere all'eventuale scioglimento dell'Associazione, nomina uno o pių
liquidatori, e delibera in ordine alla sorte del patrimonio, disponendo
comunque la devoluzione a favore di organizzazioni di volontariato operanti
in analogo settore.
15) Per tutto quanto
non disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile
ed alle leggi vigenti in materia di associazione.
F.to Bernardino Sassoli
de' Bianchi
F.to Andrea Errani
Notaio
30 luglio 1993
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