Baby nel Cuore: STATUTO

1) E' costituita ai sensi della L. 266/91 l'Associazione di volontariato denominata "Baby nel cuore" con sede in Bologna Via Del Porto n. 30.

2) L'Associazione non ha fini di lucro ed opera gratuitamente mediante l'attivitā volontaria dei propri associati, eventualmente ricorrendo ad altre figure professionali se necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione o la specializzazione dell'attivitā.

E' indipendente da qualsiasi altra aggregazione.

Si propone ogni sforzo e iniziativa perchč tutti i bambini del mondo possano fruire dell'amore e crescere sani e istruiti. Per questi scopi, a titolo esemplificativo:

- l'Associazione stabilisce contatti con gruppi e movimenti laici e religiosi del territorio nazionale operanti nel campo dell'infanzia dei Paesi del mondo;

- seleziona tra gli operatori quelli di massimo affidamento e tra i Paesi quelli con pių urgenti e gravi occorrenze;

- promuovo e diffonde la conoscenza dei progetti, in particolari quelli di "adozione a distanza" e la possibilitād'interventi di solidarietā attraversoi mass-media o in altre forme che richiamino l'attenzione dell'opinione pubblica.

3) Possono diventare soci della Associazione, facendone espressa richiesta al Consiglio direttivo, tutte le persone che condividono gli scopi della Associazione.

"Sono soci SOSTENITORI coloro che abbiano conferito somme di denaro ovvero beni o prestato particolari servizi all'associazione e quindi ritenuti dal Consiglio direttivo meritevoli di detta qualifica.

Sono soci ORDINARI tutte le persone fisiche che abbiano corrisposto la quota annuale di adesione.

L'attivitā dei soci, qualunque carica essi ricoprano all'interno della associazione, non pu essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. I soci hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

I soci ordinari e i soci sostenitori hanno diritto di partecipare alla vita della Associazione per contribuire a realizzare le finalitā descritte nell'oggetto sociale.

Tutti i soci che prestano attivitā di volontariato saranno assicurati, a carico della associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivitā stessa e per la responsabilitā civile contro terzi.

Il rapporto associativo tra associato e associazione si scioglie:

a) per recesso (che diverrā efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione);

b) per l'adozione di comportamenti ritenuti contrastanti con le finalitā associative.

c) per l'esclusione del socio. Tale esclusione č deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltā di replica.

4) L'Associazione ha durata illimitata.

5) Il patrimonio dell'Associazione č costituito da quote annuali versate dagli associati, erogazioni, donazioni, lasciti, contributi di enti pubblici e privati, fondi ricavati da iniziative promosse dall'Associazione, entrate derivanti da attivitā commerciali marginali.

6) Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente.

7) L'associazione č amministrata da un Consiglio direttivo composto di 5 (cinque) membri scelti tra gli associati.

Essi durano in carica 4 anni e sono immediatamente rieleggibili.

8) Il Consiglio direttivo č investito dei pių ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per la validitādelle sue riunioni č necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Per la validitā delle delibere č necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione dei soci dell'Associazione. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata al richiedente.

Ha la facoltā di redigere un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo punominare apposite commissioni ed altri organismi collegiali per lo studio dei problemi dei quali]'Associazione si occupa nel perseguimento dei suoi fini.

9) Il Consiglio direttivo redige una relazione sul preventivo e sul rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno. I residui attivi di gestione devono essere destinati alla futura attivitā dell'Associazione.

10) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

Pu rilasciare deleghe per i singoli atti o categorie di atti.

Cura inoltre l'esecuzione delle delibera dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, pu esercitare i poteri di quest'ultimo salva ratifica alla prima riunione successiva.

11) L'Assemblea č composta da tutti coloro che rivestono la qualifica di soci ai sensi dell'art. 3.

12) Per la regolare costituzione dell'Assemblea č necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Per la validitā delle delibere č necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

In particolare compete all'Assemblea:

- nominare il Presidente;

- nominare il Consiglio Direttivo;

- approvare i preventivi ed in rendiconti annuali;

- approvare le relazioni programmatiche;

- approvare i regolamenti interni.

L'assemblea esercita ogni altro potere e facoltāattribuitale dalla legge e dal presente statuto.

13) L'Assemblea č presieduta dal Presidente dell'Associazione ed č convocata almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessitā o lo richieda almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Le convocazioni dell'Assemblea avvengono mediante lettera inviata a tutti i soci.

Per le modificazioni statutarie č invece necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti.

14) L'Assemblea nel procedere all'eventuale scioglimento dell'Associazione, nomina uno o pių liquidatori, e delibera in ordine alla sorte del patrimonio, disponendo comunque la devoluzione a favore di organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.

15) Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazione.

F.to Bernardino Sassoli de' Bianchi

F.to Andrea Errani Notaio

30 luglio 1993

Baby nel Cuore: STATUTO


1) E' costituita ai sensi della L. 266/91 l'Associazione di volontariato denominata "Baby nel cuore" con sede in Bologna Via Del Porto n. 30.

2) L'Associazione non ha fini di lucro ed opera gratuitamente mediante l'attivitā volontaria dei propri associati, eventualmente ricorrendo ad altre figure professionali se necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione o la specializzazione dell'attivitā.

E' indipendente da qualsiasi altra aggregazione.

Si propone ogni sforzo e iniziativa perchč tutti i bambini del mondo possano fruire dell'amore e crescere sani e istruiti. Per questi scopi, a titolo esemplificativo:

- l'Associazione stabilisce contatti con gruppi e movimenti laici e religiosi del territorio nazionale operanti nel campo dell'infanzia dei Paesi del mondo;

- seleziona tra gli operatori quelli di massimo affidamento e tra i Paesi quelli con pių urgenti e gravi occorrenze;

- promuovo e diffonde la conoscenza dei progetti, in particolari quelli di "adozione a distanza" e la possibilitād'interventi di solidarietā attraversoi mass-media o in altre forme che richiamino l'attenzione dell'opinione pubblica.

3) Possono diventare soci della Associazione, facendone espressa richiesta al Consiglio direttivo, tutte le persone che condividono gli scopi della Associazione.

Sono soci SOSTENITORI coloro che abbiano conferito somme di denaro ovvero beni o prestato particolari servizi all'associazione e quindi ritenuti dal Consiglio direttivo meritevoli di detta qualifica.

Sono soci ORDINARI tutte le persone fisiche che abbiano corrisposto la quota annuale di adesione.

L'attivitā dei soci, qualunque carica essi ricoprano all'interno della associazione, non pu essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. I soci hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

I soci ordinari e i soci sostenitori hanno diritto di partecipare alla vita della Associazione per contribuire a realizzare le finalitā descritte nell'oggetto sociale.

Tutti i soci che prestano attivitā di volontariato saranno assicurati, a carico della associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivitā stessa e per la responsabilitā civile contro terzi.

Il rapporto associativo tra associato e associazione si scioglie:

a) per recesso (che diverrā efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione);

b) per l'adozione di comportamenti ritenuti contrastanti con le finalitā associative.

c) per l'esclusione del socio. Tale esclusione č deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltā di replica.

4) L'Associazione ha durata illimitata.

5) Il patrimonio dell'Associazione č costituito da quote annuali versate dagli associati, erogazioni, donazioni, lasciti, contributi di enti pubblici e privati, fondi ricavati da iniziative promosse dall'Associazione, entrate derivanti da attivitā commerciali marginali.

6) Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente.

7) L'associazione č amministrata da un Consiglio direttivo composto di 5 (cinque) membri scelti tra gli associati.

Essi durano in carica 4 anni e sono immediatamente rieleggibili.

8) Il Consiglio direttivo č investito dei pių ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per la validitādelle sue riunioni č necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Per la validitā delle delibere č necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione dei soci dell'Associazione. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata al richiedente.

Ha la facoltā di redigere un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo punominare apposite commissioni ed altri organismi collegiali per lo studio dei problemi dei quali]'Associazione si occupa nel perseguimento dei suoi fini.

9) Il Consiglio direttivo redige una relazione sul preventivo e sul rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno. I residui attivi di gestione devono essere destinati alla futura attivitā dell'Associazione.

10) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

Pu rilasciare deleghe per i singoli atti o categorie di atti.

Cura inoltre l'esecuzione delle delibera dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, pu esercitare i poteri di quest'ultimo salva ratifica alla prima riunione successiva.

11) L'Assemblea č composta da tutti coloro che rivestono la qualifica di soci ai sensi dell'art. 3.

12) Per la regolare costituzione dell'Assemblea č necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Per la validitā delle delibere č necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

In particolare compete all'Assemblea:

- nominare il Presidente;

- nominare il Consiglio Direttivo;

- approvare i preventivi ed in rendiconti annuali;

- approvare le relazioni programmatiche;

- approvare i regolamenti interni.

L'assemblea esercita ogni altro potere e facoltāattribuitale dalla legge e dal presente statuto.

13) L'Assemblea č presieduta dal Presidente dell'Associazione ed č convocata almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessitā o lo richieda almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Le convocazioni dell'Assemblea avvengono mediante lettera inviata a tutti i soci.

Per le modificazioni statutarie č invece necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti.

14) L'Assemblea nel procedere all'eventuale scioglimento dell'Associazione, nomina uno o pių liquidatori, e delibera in ordine alla sorte del patrimonio, disponendo comunque la devoluzione a favore di organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.

15) Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazione.

F.to Bernardino Sassoli de' Bianchi

F.to Andrea Errani Notaio

30 luglio 1993